Abbiamo approvato in commissione cultura l’emendamento che risolve la questione del bonus maturità. Le graduatorie saranno riconteggiate contando i punti del bonus. Coloro che erano stati esclusi entreranno “in sovrannumero”. Per chi ha già iniziato il percorso universitario non cambia nulla.
Ecco il testo approvato:
ARTICOLO 20
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
l-bis. I partecipanti agli esami di ammissione per l’anno accademico 2013/14 ai corsi universitari di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Medicina Veterinaria nonché a quelli finalizzati alla formazione di Architetto, che avrebbero avuto diritto al punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico secondo l’articolo lO, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 dello luglio 2013, e che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto sarebbero stati collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili fissato dai relativi decreti ministeriali di programmazione, sono ammessi nel medesimo anno accademico 2013-14 a iscriversi in sovrannumero, secondo il punteggio complessivo ottenuto e l’ordine di preferenza delle sedi indicate al momento dell’iscrizione al test d’accesso, nella sede alla quale avrebbero potuto iscriversi in base alla graduatoria di diritto che sarebbe conseguita all’applicazione del suddetto decreto, in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria. I suddetti partecipanti possono altresì scegliere di iscriversi in sovrannumero nell’anno accademico 2014/15 al primo o al secondo anno del corso di studi prescelto, secondo le previsioni del periodo precedente. Ove i suddetti partecipanti scelgano di iscriversi in sovrannumero nell’anno accademico 2014/15, l’ammissione al primo o al secondo anno di corso è effettuata con il riconoscimento da parte degli atenei dei crediti già acquisiti nell’ anno accademico 2013/14 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.
1-ter. Coloro che nell’anno accademico 2013/14 si sono iscritti ai suddetti corsi in una sede diversa da quella alla quale avrebbero avuto il diritto di iscriversi ai sensi del comma l-bis, possono trasferirsi nella suddetta sede nell’anno accademico 2014/2015, con il riconoscimento da parte degli atenei dei crediti già acquisiti nell’anno accademico 2013/14 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.
1-quater. Ai fini dei commi l-bis e 1-ter, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al termine delle immatricolazioni dell’anno accademico 2013/14 relative alla graduatoria del 30 settembre 2013, riapre la procedura per l’inserimento del voto di maturità da parte di tutti i candidati che hanno ottenuto almeno 20 punti nel test d’accesso e che non abbiano provveduto al predetto inserimento entro i termini previsti dal citato decreto del 12 giugno 2013.”
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