Proposta di Legge d’iniziativa dei deputati CAMPA e PALMIERI
del 16 dicembre 2002
“Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse info-telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei disabili e per favorire la loro integrazione con le nuove tecnologie”.
ART.1 (Diritto di accesso ai servizi)
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni cittadino ad accedere a tutte le fonti di informazione e a tutti i servizi, in particolare quelle che si articolano attraverso i moderni strumenti telematici e multimediali.
2. È tutelato e garantito, altresì, il diritto di accesso con qualsiasi tipo di tecnologia ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione ed ai servizi di pubblica utilità, da parte dei cittadini diversamente abili in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione e secondo il principio di universalità di accesso al web definito nelle “Linee guida per l’accessibilità ai contenuti del web” del Consorzio Mondiale del web.
ART.2 (Servizi e risorse info-telematiche pubbliche e di pubblica utilità)
1.Per servizi e risorse info-telematiche pubbliche si intendono tutte le forme di comunicazione di dati, informazioni, contenuti e servizi e forme di dialogo utilizzate dalle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
2.Per servizi e risorse info-telematiche di pubblica utilità si intendono tutte le forme di comunicazione di dati, informazioni, contenuti e forme di dialogo tra i soggetti elencati al comma 3 del presente articolo.
3.Le presenti disposizioni, in quanto compatibili, si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici, alle società pubbliche legate al mondo dell’informazione, alle biblioteche pubbliche, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, agli enti di assistenza pubblici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende di telecomunicazione pubbliche, alle aziende esercenti servizi in convenzione con enti pubblici, alle aziende municipalizzate regionali e a partecipazione pubblica e a tutti gli organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici nazionali o dell’Unione europea.
4.Tutti i servizi info-telematici forniti dai soggetti indicati al comma 3 devono essere accessibili anche ai soggetti con disabilità, con garanzia di accesso ai documenti ed ai servizi tramite la rete internet.
ART.3 (Accessibilità dei siti web)
1.In conformità con quanto disposto nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica del 13 marzo 2001, n.3/2001, i siti web devono essere accessibili; essi devono, in particolare, essere progettati in modo da garantire la loro consultazione anche da parte di cittadini disabili, garantendo il livello minimo di conformità alle linee guida, così come definiti a livello internazionale nell’ambito dell’Iniziativa Web Accessibile del Consorzio mondiale del Web(W3C).
2.L’accessibilità di un sito web, va intesa come la proprietà dei sistemi informatici di essere fruibili senza discriminazioni derivanti da disabilità; in tal senso un sito web accessibile può essere visitato da qualsiasi utente indipendentemente dal computer, dalla velocità del collegamento, dal browser, dall’interfaccia utente, dalle periferiche alternative utilizzati. I contenuti e le presentazioni devono, altresì, essere sempre indipendenti l’uno dall’altra.
3.Lo sviluppo dei siti e dei servizi info-telematici da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 3 della presente legge deve garantire la possibilità di visualizzazione ed interazione con i contenuti da parte del cittadino disabile; in particolare deve essere garantita l’applicazione delle seguenti raccomandazioni, definite dal Consorzio Mondiale del Web (W3C):
a) Web Content Accessibility Guidelines(WCAG)per la creazione di contenuti di siti internet o servizi collegati alla realizzazione di documenti, anche multimediali, che utilizzano i sistemi di creazione di contenuti definiti dal World Web Consortium;
b) User Agent Accessibility Guidelines(UAAG)per la creazione di applicazioni atte a visualizzare e interagire con i contenuti per il web;
c) Authoring Tool Accessibilty Guidelines(ATAG)per lo sviluppo di applicazioni atte a fornire la possibilità anche ad utenti o dipendenti con disabilità di poter operare nel mondo del lavoro utilizzando le nuove tecnologie senza discriminazione;
d) XML Accessibility Guidelines(XAG)per lo sviluppo di applicazioni che utilizzano il linguaggio XML.
4.Nel caso di rilascio di nuove linee guida o di aggiornamenti delle linee guida attuali, i soggetti di cui all’articolo 2, commi 1e 3, sono tenuti ad adeguarsi entro e non oltre sei mesi dalla data della pubblicazione del documento ufficiale nel sito ufficiale del Consorzio mondiale del Web(W3C).
5.Qualsiasi gara di fornitura di servizi e prodotti info-telematici che si espleti successivamente all’entrata in vigore della presente legge dovrà contenere tra i requisiti di sviluppo l’osservanza delle raccomandazioni di cui al comma 4.
ART.4 (Integrazione del lavoratore disabile)
1.Il lavoratore con disabilità deve poter operare con tecnologie info-telematiche, attraverso l’ausilio di tecnologie assistive, compatibilmente con il tipo di patologia e il grado della disabilità.
2.I soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 2 garantiscono la possibilità di integrazione dei propri dipendenti con disabilità nel processo di sviluppo dei servizi info-telematici.
ART.5 (Autorità Garante)
1.Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, procede periodicamente alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge, con riferimento – in particolare – :
a) all’aggiornamento in lingua italiana della traduzione delle Linee Guida elaborate dal Consorzio mondiale del Web(W3C) nell’ambito dell’iniziativa WAI(Web Accessibility Initiative);
b) promuovere lo sviluppo e l’utilizzo di sistemi finalizzati alla valutazione del grado di rispetto delle Linee Guida;
c) monitorare lo stato di adeguamento dei servizi info-telematici con particolare riguardo ai sistemi della pubblica amministrazione nazionale, regionale e locale e certificare i progressi compiuti;
d) controllare la derivante accessibilità dei siti internet della pubblica amministrazione ed identificare le buone pratiche;
e) promuovere misure di sensibilizzazione, divulgazione, istruzione, e soprattutto formazione all’interno della Pubblica Amministrazione per lo sviluppo di prodotti e contenuti accessibili;
f) promuovere ogni tipo di iniziativa atta ad ottenere la totale accessibilità dei siti sia pubblici che privati nel corso del 2003, anno europeo dei disabili, e anche negli anni successivi.
ART.6 (Agevolazioni fiscali)
1.Le aziende di pubblica utilità di cui al comma 3 dell’articolo 2, che nel corso del 2003 adegueranno i propri servizi info-telematici per migliorarne l’accessibilità da parte dei cittadini disabili, beneficiano di una defiscalizzazione pari al 30% dell’investimento di sviluppo o di adeguamento dei servizi info-telematici, nel corso dell’anno fiscale successivo.
2. Con apposito decreto, da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’economia e delle finanze disciplina le modalità e i criteri di concessione dell’agevolazione disposta ai sensi del comma 1.
3.Il beneficio fiscale di cui all’articolo 2, comma 9 del decreto legge 31 dicembre 1996, n.699 convertito, con modificazioni, dalle legge 28 febbraio 1997, n.30, si applica anche ai personal computer e relativi accessori d’uso, considerati sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza di tutti i soggetti disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104.
ART.7 (Sanzioni)
1.Le aziende di pubblica utilità, di cui all’articolo 2, comma 3, che non abbiano provveduto entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge all’avvio dell’adeguamento dei propri servizi info-telematici, con particolare riferimento ai servizi tramite web, sono soggetti a sanzione amministrativa da 500 a 3000 euro.
2.Alle aziende incaricate dello sviluppo dei servizi info-telematici per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 3 della presente legge, che causino danni all’utenza in seguito all’inosservanza di quanto disposto nella presente legge, si applica la disciplina prevista ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile e ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80.
ART. 8 (Copertura finanziaria)
1. All’onere di cui alla presente legge, stimato in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di fondo corrente, ‘Fondo speciale’, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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