Decreto-legge “Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca”

Relazione
del 27 maggio 2003

Il decreto-legge in esame detta disposizioni urgenti per l’università e la ricerca (artt.1-2), nonché norme per l’abilitazione all’esercizio della professione di farmacista (art.3).
L’articolo 4 dispone, come di consueto, in ordine all’entrata in vigore del decreto-legge e alla sua conversione in legge.

L’articolo 1 individua nuove risorse (comma 1), nonchè specifiche forme di agevolazione (commi 2 e 3), per promuovere servizi per gli studenti e la loro mobilità internazionale, nonché per incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario e incrementare il numero degli studenti dotati di elevata qualificazione scientifica. Tali obiettivi sono perseguiti attraverso la creazione del “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”, con il quale viene rifinalizzato l’utilizzo delle risorse per l’incentivazione dell’impegno didattico dei professori e dei ricercatori e per l’attivazione di assegni di ricerca, di cui, rispettivamente, agli artt.4 e 5 (co.1) della legge n.370/1999.
Tali fondi, per un ammontare complessivo di 78.259.174 euro, verranno ripartiti tra gli atenei in base a modalità definite con successivo Decreto Ministeriale del MIUR, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane e il Consiglio nazionale degli studenti universitari.
L’art. 1 al comma 4 vincola, inoltre, le eventuali economie di spesa delle università (sempre derivanti da risorse acquisite per l’incentivazione dell’impegno didattico dei professori e dei ricercatori) relative agli anni 1999-2001 ed accertate nel conto consuntivo 2002, ovvero non impegnate per il 2002, dalle università medesime, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, ad assicurare un adeguato livello di servizi agli studenti.

Questi gli obiettivi del Fondo per la mobilità degli studenti:

– Sostenere la mobilità internazionale degli studenti, anche nell’ambito del programma europeo Socrates-Erasmus, mediante l’erogazione di borse di studio integrative. Con questo decreto le risorse messe a disposizione dall’Unione Europea verranno aumentate di circa 6 milioni di euro a carico del Fondo per la mobilità. Aumenterà di circa il 50% l’importo delle attuali 14.000 borse di mobilità e si avrà una disponibilità di circa 20.000 mensilità da destinare a nuove borse: calcolando una durata media di 6 mesi sono ipotizzabili 3.500 nuove borse di studio. Si tratta di una misura coerente con gli orientamenti europei sulla necessità di una sempre maggiore mobilità degli studenti universitari, confermata nelle riunioni preparatorie alla Conferenza di Berlino che si terrà nel prossimo settembre;

– Assegnare agli studenti capaci e meritevoli iscritti a corsi di laurea specialistica e di dottorato di ricerca assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato e didattico-integrative,
propedeutiche e di recupero;

– Promuovere, in determinate aree scientifico-disciplinari, corsi di dottorato di ricerca inseriti in reti nazionali e internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche del Programma nazionale per la ricerca;

– Incrementare i finanziamenti per gli assegni di ricerca e per le borse di dottorato e post-dottorato, in modo da passare dalle attuali 3.000 a 8.000 borse. Tale misura avvicinerà l’Italia ai livelli di Francia e Germania, i Paesi comunitari con un maggior numero di borse di dottorato e post-dottorato;

– Incentivare le iscrizioni degli studenti a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario quali matematica, scienze e tecnologie.

L’articolo 2 riscrive la norma della finanziaria 2003 (quarto periodo del comma 13 dell’art. 34 legge 27 dicembre 2002 n.289) e amplia la possibilità di assunzioni a tempo determinato presso le università e gli enti di ricerca.
E’ una importante integrazione alla legge Finanziaria 2003, che permette di razionalizzare le assunzioni a tempo determinato da parte degli enti di ricerca e delle università. In particolare è data facoltà alle università e agli enti di ricerca di ampliare le assunzioni a tempo determinato mediante il reperimento di fondi propri al fine di cofinanziare progetti di ricerca in campo europeo.

L’articolo 3 prevede l’indizione, per l’anno 2003, di una sessione straordinaria di esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di farmacista, riservata ai laureati con percorso formativo quadriennale che abbiano iniziato la loro formazione anteriormente al 1° novembre 1993, in attuazione dell’articolo 12 della direttiva 2001/19 dell’Unione Europea.


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