Relazione
del 8 aprile 2003
Due sono le principali finalità del nuovo testo del disegno di legge in materia di libertà religiosa e culti ammessi: garantire l’effettiva libertà religiosa personale e al tempo stesso regolamentare la libertà religiosa “istituzionale”.
Il provvedimento è reso necessario data l’esigenza di superare la normativa vigente (che risale al 1920-1930) e garantire un adeguamento dell’attuale ordinamento alla mutata situazione italiana, caratterizzata da una grande varietà della presenza religiosa, determinata dai fenomeni migratori degli ultimi anni.
Oltre all’esigenza di garantire un’effettiva libertà religiosa, come è previsto dalla Costituzione, il provvedimento in esame è finalizzato a creare le condizioni per un vero dialogo con le altre religioni, pur nella fermezza rispetto a coloro i quali infrangono le leggi italiane. Inoltre il provvedimento non contiene previsioni che obbligano, in modo automatico, a stipulare accordi con i rappresentanti delle varie religioni professate nel paese.
Aggiungo un’osservazione di natura culturale: se è vero che il disegno di legge in discussione è finalizzato a garantire un’effettiva libertà religiosa, e che questa libertà è sacra e inviolabile (come peraltro già dice la nostra Costituzione) tuttavia in Italia non tutte le religioni possono essere considerate allo stesso modo, in quanto è indubitabile il fatto che la religione cattolica ha profondamente improntato e caratterizzato il nostro Paese.
Pur essendo vero che ogni professione religiosa merita rispetto, è altresì altrettanto vero che alcune religioni configurano taluni elementi problematici anche rispetto alla Costituzione italiana e ai valori assoluti che la caratterizzano e che sono contenuti nella Dichiarazione dei diritti universali dell’uomo. Di fronte a religioni che mettessero in discussione questi valori, non sarebbe possibile accogliere tali espressioni religiose.
Il disegno di legge in questione affronta dunque un tema difficile e controverso. Per questo motivo, rilevo con piacere che il testo prodotto dalla I Commissione ha sostanzialmente migliorato quello originariamente predisposto dal Governo ma affermo che è però opportuno continuare l’opera di miglioramento dell’articolato di legge.
Per tutti questi motivi, preannuncio una proposta di parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1) al comma 1 dell’articolo 12 (articolo che riguarda direttamente le competenze della nostra Commissione) invito la Commissione a valutare l’opportunità di chiarire l’accezione in cui è utilizzata l’espressione «scuole pubbliche», considerato che nella normativa vigente si distinguono le categorie delle scuole statali e delle scuole paritarie private e degli enti locali che, nel loro insieme, costituiscono il sistema nazionale di istruzione.
2) Per l’intero articolo 12, invito a completare l’opera di affinamento del testo, in modo tale che l’interpretazione che ne deriva sia conforme allo spirito dell’articolo.
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