Relazione in Commissione
del 3 marzo 2004
Ecco il nuovo testo base adottato dalla Commissione
Norme generali in materia di diritto allo studio e libertà di scelta del percorso educativo
ART. 1.
(Princìpi e finalità).
1. La Repubblica considera la libertà di apprendimento, istruzione ed educazione come diritto fondamentale dell’individuo.
2. La Repubblica riconosce valore e carattere di pubblico servizio alle iniziative di istruzione e di educazione promosse da enti pubblici e privati, da singoli o da associazioni di cittadini, da istituzioni e da associazioni private dotate di personalità giuridica che corrispondano agli ordinamenti generali dell’istruzione, siano coerenti con la domanda formativa delle famiglie e rispondano alle esigenze di un agevole inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
3. L’iniziativa privata nel campo dell’istruzione e dell’educazione, promossa e gestita dai soggetti di cui al comma 2, si esplica secondo i principi di cui all’articolo 33 della Costituzione.
4. La presente legge definisce i princìpi generali in materia di diritto allo studio, fissandone i livelli essenziali ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.
ART. 2.
(Servizi e interventi per il diritto allo studio).
1. Il diritto allo studio si articola nell’insieme dei servizi e degli interventi finalizzati a promuovere il successo formativo degli studenti e a garantire la libertà di scelta del percorso educativo all’interno del sistema nazionale di istruzione.
2. I servizi e gli interventi di cui al comma 1 comprendono:
a) misure per favorire l’accesso degli studenti ai sussidi didattici;
b) borse di studio per i capaci e meritevoli privi di mezzi, in attuazione di quanto previsto all’articolo 34, comma 3, della Costituzione;
c) buoni-scuola per la copertura, in tutto o in parte, dei costi di iscrizione a scuole paritarie, secondo le modalità definite con il regolamento di cui all’articolo 3.
d) altri interventi comunque rivolti al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
ART. 3.
(Definizione dei livelli essenziali del diritto alla libertà di scelta del percorso educativo).
1. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei princìpi di cui al presente articolo, le modalità di erogazione dei buoni-scuola di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c).
2. I buoni-scuola consistono in un contributo a favore dei soggetti esercenti la patria potestà sul minore o dei suoi rappresentanti legali, da utilizzare per il pagamento delle spese di iscrizione presso scuole paritarie aventi sede legale nel territorio regionale.
3. L’ammontare del contributo è determinato da ciascuna regione in relazione al reddito, alle disagiate condizioni economiche, al numero dei componenti il nucleo familiare e all’entità delle spese scolastiche gravanti complessivamente sul medesimo nucleo familiare.
4. L’ammontare del contributo di cui al comma 3 non può comunque essere inferiore al 50 per cento della spesa media annua statale per studente, in relazione a ciascun ciclo di istruzione.
5. La spesa per studente di cui al comma 4 viene dichiarata annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio.
ART. 4.
(Compiti delle regioni).
1. Le regioni promuovono e disciplinano, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 2 e 3, i servizi e gli interventi necessari per garantire il diritto allo studio, nonché il sostegno dei processi educativi, in un quadro di collaborazione con gli enti locali, con l’amministrazione periferica della pubblica istruzione, con gli organi collegiali territoriali della scuola, con le istituzioni scolastiche autonome, con le agenzie formative, con le famiglie e con le forze sociali presenti sul loro territorio.
2. La continuità dei servizi e degli interventi è garantita mediante l’approvazione da parte delle regioni di appositi piani pluriennali di attuazione.
3. Le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni della presente legge entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3.
ART. 5.
(Abrogazioni).
1. A decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3, è abrogato l’articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni
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