Il Governo è un organo costituzionale composto dall’insieme dei partiti politici che hanno ottenuto il maggior numero di seggi in Parlamento, grazie alle elezioni. Mediante un complesso ed articolato processo (nel quale si può distinguere la fase preparatoria delle consultazioni, da quella dell’incarico fino a quella che caratterizza la nomina), il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i Ministri, che vanno a formare il Governo. Il Presidente del Consiglio e i Ministri, prima di assumere le loro funzioni, devono prestare il giuramento, che rappresenta l’espressione del dovere di fedeltà. Entro dieci giorni dal decreto di nomina, il Governo è tenuto a presentarsi davanti a ciascuna Camera per ottenere il voto di fiducia, che deve essere motivato dai gruppi parlamentari ed avvenire per appello nominale, per sottolineare l’impegno diretto dei parlamentari nella responsabilità di tale concessione.
Il Governo possiede sia poteri normativi che poteri di indirizzo e coordinamento, più precisamente:
- la funzione legislativa (solamente in due ipotesi previste e disciplinate in modo tassativo dalla Costituzione: 1) quando il Parlamento stesso conferisce al Governo il compito di provvedere ad emanare decreti legislativi aventi forza di legge; 2) per fronteggiare situazioni impreviste e che richiedono un intervento legislativo immediato può adottare, autonomamente e sotto la sua responsabilità, decreti-legge. In questo caso, il Parlamento si riserva, nei sessanta giorni successivi, di convertire in legge il decreto.)
- emanare regolamenti per dare attuazione ed integrare le disposizioni legislative, disciplinare l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
- regolare materie che la Costituzione non riserva in via esclusiva alla legge
- deliberare la nomina dei soggetti che rivestono incarichi di massimo rilievo nell’amministrazione dello Stato e negli enti pubblici, come ad esempio, la nomina dei Segretari Generali dei Ministeri.